(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. Le residenze polifunzionali sono strutture a valenza socio-assistenziale con tutela sanitaria generica, gestite da privati in forma individuale o societaria e rivolte ad accogliere, in via temporanea o continuativa, soggetti adulti che: a) non necessitino di cure medico-infermieristiche continuative; b) non siano permanentemente allettati; c) non presentino piaghe da decubito di quinto grado; d) non siano affetti da disturbi comportamentali tali da risultare incompatibili con le esigenze della vita comunitaria. 2. Ogni accoglimento ha luogo su certificazione del medico convenzionato di medicina generale dell'utente.