(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1.   Le   residenze   polifunzionali   sono   strutture  a  valenza
socio-assistenziale con tutela sanitaria generica, gestite da privati
in forma individuale o societaria e rivolte  ad  accogliere,  in  via
temporanea o continuativa, soggetti adulti che:
   a) non necessitino di cure medico-infermieristiche continuative;
   b) non siano permanentemente allettati;
   c) non presentino piaghe da decubito di quinto grado;
   d) non siano affetti da disturbi comportamentali tali da risultare
incompatibili con le esigenze della vita comunitaria.
  2.   Ogni  accoglimento  ha  luogo  su  certificazione  del  medico
convenzionato di medicina generale dell'utente.